Articolo 45.
(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche).

        1. Anche per l'anno finanziario 2008 una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito di imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti di imposta spettanti, è destinata, nei limiti degli importi stabiliti dalla legge, in base alla scelta del contribuente, oltre alle finalità previste dalla legge vigente, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.